Art. 11
[1]Elementi del disco-contrassegno
[3]All'atto del pagamento della tassa l'Ufficio esattore annota gli estremi del versamento sul documento di circolazione. Tale annotazione costituisce la sola prova dell'avvenuto pagamento del tributo. L'Ufficio consegna inoltre al contribuente un disco-contrassegno con la firma di chi lo rilascia, il numero della targa di riconoscimento del veicolo, l'importo di tassa pagato, l'anno di validita', il mese di scadenza e i numeri che contraddistinguono la bolletta e il bollettario. Le varie specie di dischi-contrassegno e le relative caratteristiche sono riportate nell'allegato n. 3 del presente Testo Unico. Il Ministro per le Finanze puo' variarne annualmente i caratteri ed il colore del fondo.
Testo vigente dal 10 febbraio 1953, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva