Art. 238Limiti all'affidamento di incarichi

Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art238 · fonte su Normattiva