Art. 234Organo di revisione economico-finanziario

I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

  • a)uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
  • b)uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  • c)uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni ((, salvo quanto previsto dal comma 3-bis,)) e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2. ((3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria e' svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione)) Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.

Testo vigente dal 8 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art234 · fonte su Normattiva