Art. 24Esercizio coordinato di funzioni

[1]La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

[2]a)pianificazione territoriale;

  • b)reti infrastrutturali e servizi a rete;
  • c)piani di traffico intercomunali;
  • d)tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
  • e)interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
  • f)raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
  • g)smaltimento dei rifiuti;
  • h)grande distribuzione commerciale;
  • i)attivita' culturali;
  • l)funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

[3]Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art24 · fonte su Normattiva