Art. 19Funzioni

Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

  • a)difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
  • b)tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
  • c)valorizzazione dei beni culturali;
  • d)viabilita' e trasporti;
  • e)protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
  • f)caccia e pesca nelle acque interne;
  • g)organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
  • h)servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  • i)compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
  • l)raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.

Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art19 · fonte su Normattiva