Art. 240
Responsabilita' dell'organo di revisione
I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva