Art. 253
Poteri organizzatori
L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario. Organo straordinario di liquidazione puo' auto organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale. ((3-bis. L'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720))
Testo vigente dal 10 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 138 su Normattiva