Art. 266
Prescrizioni in materia di investimenti
Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Testo vigente dal 28 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva