Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Costituzione effettuata da associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo - Ammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, è ammissibile la costituzione della Lega delle autonomie locali (Legautonomie), in quanto associazione intervenuta ad adiuvandum nel giudizio a quo. Il soggetto intervenuto ad adiuvandum nel giudizio a quo è legittimato a costituirsi nel relativo giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
Prospettazione della questione incidentale - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile per lacune motivazionali dell'atto introduttivo - Insussistenza di tali carenze nella nuova ordinanza di rimessione - Ammissibilità della questione.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, atteso che la relativa ordinanza di rimessione non è affetta dalle carenze che hanno indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 241 del 2014, a dichiarare inammissibile per difetto di motivazione analoga questione precedentemente sollevata dallo stesso Consiglio di Stato [nel medesimo procedimento e grado di giudizio].
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata disparità di trattamento e violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede la possibilità, per enti locali, loro aziende e associazioni di Comuni, di disporre il distacco di proprio personale presso le associazioni di enti locali ivi nominativamente indicate ("organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni"), anziché presso le associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative". Da un lato, la norma censurata è espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore, al fine di garantire, attraverso la messa a disposizione di personale a spese dell'ente distaccante, un sostegno all'attività delle indicate associazioni, ritenute particolarmente rappresentative; d'altro lato, l'estensione della possibilità di distacco di personale a favore delle associazioni "maggiormente rappresentative" degli enti locali non contemplate dalla medesima norma potrebbe ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto, lo esigesse la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis. Nella specie, non può essere disconosciuta l'eterogeneità delle discipline addotte quali tertia comparationis, attinenti, l'una, alla materia sindacale e, in particolare, al criterio di selezione della "maggiore rappresentatività", enucleato dalla giurisprudenza costituzionale in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali e, l'altra, alla particolare materia della riscossione dei contributi associativi da parte delle associazioni degli enti locali. ( Precedenti citati: sentenza n. 231 del 2013, sul criterio della "maggiore rappresentatività" delle associazioni sindacali; sentenze n. 290 del 2010 e n. 431 del 1997, ordinanza n. 398 del 2001 ).
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione della libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 272 del 2000, sollevate dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 18 Cost., nonché agli artt. 114, 118 e 119 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe la libertà di associazione degli enti locali e la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria. La norma censurata non comprime la libertà di associazione e di scelta dell'associazione di riferimento, poiché l'eventuale condizionamento che, secondo il rimettente, ne deriverebbe non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.
Enti locali - Distacco temporaneo di personale degli enti locali - Possibilità a beneficio di associazioni di enti locali nominativamente indicate (ANCI, UPI, AICCRE, UNCEM, CISPEL), anziché delle associazioni degli enti locali "maggiormente rappresentative" - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata dal Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 97 Cost. - assumendo che l'impossibilità per le associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata di beneficiare del distacco di personale degli enti locali lederebbe i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. La norma censurata - limitando l'ambito di applicazione dell'istituto del distacco di personale, i cui oneri di spesa rimangono, peraltro, a carico degli enti locali distaccanti - asseconda la funzionalità dell'azione amministrativa di questi ultimi, e dunque non viola il principio di buon andamento; inoltre, poiché la possibilità di essere destinatarie del beneficio in questione non fonda pretese da parte delle associazioni (neanche di quelle menzionate dalla norma), né determina conseguenti obblighi degli enti locali, questi ultimi non sono tenuti, nei confronti dei soggetti che vi entrino in contatto, a condotte amministrative non rispettose del principio di uguaglianza e, in definitiva, del principio di imparzialità.
Enti locali - Distacco temporaneo dei dipendenti, a tempo pieno o parziale, presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel - Distacco presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Motivazione apodittica - Petitum che non si configura come unica soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 Cost., «nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate». L'ordinanza di rimessione risulta carente di una adeguata motivazione, in ordine sia alle ragioni sottese alla formulazione della regola contenuta nella normativa oggetto di censura (di cui viene denunciato esclusivamente il carattere tassativo), sia ai motivi della ritenuta (ma, anch'essa, non altrimenti motivata) omogeneità (quanto a caratteri, struttura associativa, compiti e funzioni) delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle contemplate dalla norma, omogeneità che determinerebbe la necessità di estendere ad esse la disciplina in esame. Inoltre, il giudice a quo non argomenta in ordine alla configurabilità di quella eadem ratio della disciplina impugnata con quella degli evocati tertia comparationis che sola porterebbe a ritenere "irragionevole", e per ciò stesso arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento di situazioni di comprovata omogeneità. Né giustifica la auspicata estensione del criterio di "maggiore rappresentatività" (enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte in rapporto alla specificità - di diretta matrice costituzionale - della regolamentazione delle organizzazioni sindacali) per individuare le associazioni di enti locali destinatarie del beneficio in esame. Altrettanto priva di sufficiente apporto argomentativo risulta la censura riferita alla violazione dell'art. 18 Cost. Del tutto immotivate perché genericamente riferite agli evocati parametri senz'altra argomentazione si configurano anche le denunciate ulteriori violazioni degli artt. 97, 114, 118 e 119 Cost. La questione è altresì inammissibile per l'ampiezza della portata additiva del petitum formulato dal rimettente che non configura un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto diretta a una generale ed indiscriminata estensione dell'àmbito di applicabilità del beneficio medesimo a tutte le altre associazioni di enti locali. - Sul principio di uguaglianza come giudizio di relazione (necessariamente dinamico), in cui la disamina di conformità a tale parametro deve incentrarsi sul perché una determinata disciplina operi quella specifica distinzione, v. la citata sentenza n. 89/1996. - Sulla necessità di configurare un' eadem ratio della disciplina impugnata con quella dei tertia comparationis per poter ritenere arbitraria la scelta del legislatore, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 142/2014 e ordinanze nn. 101/2014 e 16/2014. - Sul criterio di "maggiore rappresentatività" in riferimento alle organizzazioni sindacali, v. la citata sentenza n. 231/2013. - Sull'inammissibilità della questione che presenta un petitum inidoneo a configurare un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, v. le citate sentenze nn. 81/2014 e 30/2014.