Art. 46 — Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2000 al 26 dicembre 2012. Leggi il testo vigente →
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Testo vigente dal 28 settembre 2000 al 26 dicembre 2012 · versione 0 su Normattiva