Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sicurezza pubblica - Attribuzione al sindaco, quale ufficiale del Governo, del potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza - Eccezione di inammissibilità della questione per avere il rimettente denunciato, come vizi di legittimità costituzionale, vizi dell'atto amministrativo pienamente sindacabili in sede giurisdizionale - Reiezione.
Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, prospettata in relazione al fatto che i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal rimettente costituirebbero, in realtà, vizi dell'atto amministrativo oggetto dell'impugnazione davanti al TAR rimettente; quest'ultimo, infatti, ha esplicitamente scartato possibili interpretazioni conformi a Costituzione, in tal modo motivando sulla rilevanza della questione in modo plausibile. Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in conseguenza di una plausibile motivazione sulla rilevanza v., tra le altre, le sentenze n. 140 del 2009, n. 227 e n. 265 del 2010. >
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Sicurezza pubblica - Attribuzione al sindaco, quale ufficiale del Governo, del potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza - Omessa delimitazione della discrezionalità amministrativa, con conseguente violazione delle riserve relative di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali imposte ai consociati e di organizzazione dei pubblici uffici allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre censure.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, 23 e 97 Cost., l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti». Tale disposizione - attribuendo ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico - viola, da un lato, la riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell'imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati; dall'altro, viola l'ulteriore riserva di legge relativa di cui all'art. 97 Cost., poiché la pubblica amministrazione può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge; e viola, infine, anche l'art. 3, primo comma, Cost., giacché, in assenza di una valida base legislativa, gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Sulla medesima disposizione di legge v. la sentenza n. 196 del 2009. Sulla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., v., tra le altre, le sentenze n. 105 del 2003 e n. 190 del 2007.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008art. 1 legge 125/2008
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che riservano tali poteri, in alcune materie, ai Presidenti delle Province - Ritenuta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché violazione delle garanzie costituzionali in favore delle autonomie speciali e delle minoranze, oltre che del principio di buon andamento dell'attività amministrativa - Eccepita inammissibilità per l'asserito carattere "meramente interpretativo" della questione prospettata - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, risultando non implausibile il dubbio di costituzionalità sollevato dalla ricorrente, relativamente alla compatibilità delle innovazioni introdotte ad opera dell'impugnato decreto legge con la propria sfera di competenze in materia. A differenza, infatti, di quanto accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili o irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 289/2008, n. 249 e n. 449/2005.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che riservano tali poteri, in alcune materie, al Presidente della Provincia - Ritenuta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché violazione delle garanzie costituzionali in favore delle autonomie speciali e delle minoranze, oltre che del principio di buon andamento dell'attività amministrativa - Eccepita inammissibilità per avere la ricorrente censurato "l'intero eterogeneo" della norma e non le singole statuizioni - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale ha sostituito l'art. 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, essendo le censure della ricorrente diversamente articolate proprio in relazione agli specifici contenuti della norma impugnata. Inoltre, la sostanziale omogeneità delle numerose modificazioni apportate all'art. 54 del t.u. sull'ordinamento degli enti locali, consente di individuare adeguatamente le disposizioni impugnate.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Asserito contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Questione non implicante lesione di competenze regionali - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, trattandosi di censura che, in relazione al parametro evocato, non implica la lesione di competenze regionali. In senso analogo, v. citata, sentenza n. 326/2008.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta violazione della garanzia costituzionale a tutela delle minoranze linguistiche - Questione priva di motivazione - Inammissibilità.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento all'art. 6 della Costituzione, trattandosi di censura che, in relazione al parametro evocato, è priva di motivazione.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci di ampi poteri nell'adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, con previsione di coordinamento diretto col potere centrale - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciato contrasto con le norme statutarie che riservano tali poteri, in alcune materie, al Presidente della Provincia - Ritenuta lesione delle competenze legislative ed amministrative provinciali nonché violazione della garanzia costituzionale a tutela delle autonomie speciali - Esclusione - Assenza di titolarità di competenze proprie della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza - Necessità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 679, all'art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ed invero, in conformità all'indirizzo di questa Corte, va escluso che le Provincie autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza, dovendosi ritenere che le attribuzioni ivi previste in materia dall'art. 20 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito dalle relative norme di attuazione, siano conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò premesso, non potendosi, tuttavia, escludere che l'esercizio, da parte dei Sindaci appartenenti ai comuni della Provincia autonoma, dei vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'attuale comma 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, possa sovrapporsi e ledere le funzioni amministrative affidate statutariamente al Presidente della Provincia, è necessario che l'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008 sia interpretato in senso conforme alle disposizioni statutarie, nonché alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, in modo da non produrre uno svuotamento dei poteri dei Presidenti delle province autonome e, dunque, nel senso che dal suo ambito di applicazione esulano i provvedimenti che l'art. 20 dello statuto riserva espressamente all'organo provinciale. Sulla riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, v., citate, sentenze n. 211/1988 e n. 129/2009.
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Sicurezza pubblica - Attribuzione ai Sindaci del potere di adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico e di perseguire i casi di inottemperanza - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata lesione dei poteri di pubblica sicurezza attribuiti dallo Statuto ai Presidenti delle Province - Esclusione - Assenza di titolarità di competenze proprie della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza - Necessità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi da 1 a 4 e comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento agli artt. 20, comma 1, 21 e 52, secondo comma, dello statuto e all'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alle disposizioni statutarie, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci - Prevista spettanza al Prefetto di poteri di ispezione e di intervento in caso di inerzia - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta esclusione di intervento dei Presidenti delle Province anche nelle materie di loro competenza - Esclusione - Assenza di titolarità di competenze proprie della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza - Necessità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, commi 9 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevate, in riferimento all'art. 20 dello statuto della Provincia autonoma di Bolzano, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alla disposizione statutaria, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
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Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci - Prevista adozione di atti di indirizzo da parte del Ministro dell'interno - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata limitazione dei poteri direttivi dei Presidenti delle Province nelle materie loro assegnate dallo Statuto - Esclusione - Assenza di titolarità di competenze proprie della Provincia in materia di ordine pubblico e sicurezza - Necessità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sollevata, in riferimento all'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e all'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987, dovendosi interpretare la norma censurata in modo conforme alle disposizioni statutarie, con conseguente salvezza della riserva ivi espressamente attribuita all'organo provinciale.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci con ripercussioni sull'ordinata convivenza delle popolazioni di comuni contigui o limitrofi - Prevista adozione di apposita conferenza da parte del Prefetto - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuto contrasto con la competenza statutaria del Presidente della Provincia di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni - Esclusione - Possibilità di interpretazione conforme allo Statuto, con conseguente diversificazione degli ambiti di applicazione delle due norme - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, secondo comma dello statuto, potendosi dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme allo statuto, nel senso che, nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige, saranno sempre i Presidenti delle Giunte provinciali ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, mentre la procedura di cui alla norma impugnata potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei Sindaci attualmente previste. Sulla natura eccezionale della competenza del Presidente della Giunta provinciale ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica, v., citata, sentenza n. 45/1976.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008
Sicurezza pubblica - Provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico adottati dai Sindaci - Contenuto - Possibilità, in casi di emergenza, di modifica degli orari di esercizi commerciali, dei pubblici servizi o pubblici uffici - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Lamentata violazione delle competenze legislative provinciali in materia di "turismo e industria alberghiera", di "commercio" e di "esercizi pubblici", oltre le competenze di cui all'art. 20 dello Statuto - Esclusione - Operatività della norma impugnata nelle sole ipotesi di emergenza, con conseguente esclusione del potere di regolamentazione ordinaria degli orari - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge n. 92 del 2008, sollevate, in riferimento all'art. 8, n. 20, all'art. 9, n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto, poiché, esordendo il comma censurato facendo riferimento ai "casi di emergenza" e "alle circostanze straordinarie", è evidente che esso riguarda soltanto il potere dei Sindaci di emanare ordinanze con tingibili ed urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 92/2008