Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ENTI LOCALI - SINDACO - CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA ED AL MANTENIMENTO DELLA CARICA - CONDANNA PER IL DELITTO DI PECULATO D’USO CON IRROGAZIONE DI UNA PENA INFERIORE A SEI MESI - ESCLUSIONE, CON DECRETO LEGGE, DAL NOVERO DELLE PREVISIONI OSTATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DECRETAZIONE D’URGENZA - SOPRAVVENUTA CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Deve essere disposta la restituzione al giudice remittente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante modifiche al testo degli artt. 58, comma 1, lettera b), e 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, censurato, in riferimento all’art. 77 della Costituzione, in quanto, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura a sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza. Successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, infatti, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, la quale ha apportato modificazioni al testo del decreto e ha altresì enunciato le ragioni della emanazione della norma censurata, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
sentenza 2/2005massima n. 29039 Riguarda ancheart. 7-modificativo d.l. 80/2004art. 59 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Elezioni - Sindaco - Cause di ineleggibilità - Sopravvenuta 'abrogatio' o 'mutatio criminis' - Cessazione della causa ostativa alla candidatura - Mancata previsione - Dedotta irragionevolezza e contraddittorietà - Questione sollevata dal consiglio comunale - Assoluta carenza di legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le cause di ineleggibilità ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali vengano meno in presenza di una 'abrogatio' o 'mutatio criminis', oltreché nel caso di riabilitazione. Infatti la questione è stata sollevata dal Consiglio comunale, in qualità di organo competente alla convalida degli eletti, nell'esercizio di un potere amministrativo, sicché risultano carenti i requisiti minimi essenziali perché il giudizio possa ritenersi validamente instaurato. - V. citate sentenza n. 93/1965 e ordinanza n. 104/1998.
sentenza 78/2003massima n. 27634 Elezioni - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Decadenza dalla carica elettiva, in caso di condanna irrevocabile, ovvero sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, in caso di condanna non definitiva per determinati delitti - Esclusione del riconoscimento della circostanza attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale o della lieve entità del fatto addebitato - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Nel dettare le norme dell’art. 15 della legge n. 55 del 1990, che prevedono la decadenza - dopo la condanna definitiva per determinati delitti - o anche - in caso di condanna non definitiva - la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, non appare illogico che il legislatore - proprio in considerazione della finalità di prevenzione della delinquenza mafiosa o di altre gravi forme di pericolosità sociale fornite di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici - abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione dei reati, che danno luogo a quelle conseguenze, senza aver riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice di merito e, in ispecie, senza tener conto della circostanza attenuante dell’azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale o del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato. Non si pone, infatti, un’esigenza di proporzionalità, per le misure in questione e, in particolare, per quella cautelare, rispetto al reato commesso o alla gravità del fatto, in quanto esse conseguono piuttosto alla constatazione del venir meno di un requisito soggettivo essenziale per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 anzidetto, ora sostituito dall’art. 58, comma 1 lettera a) e dall’art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - Sulle finalità perseguite dall’art. 15 della legge n. 55 del 1990, v. sentenze (qui richiamate) n. 132/2001, n. 141/1996, n. 118 e n. 295/1994, n. 218/1993; in particolare, sulla salvaguardia di interessi fondamentali, sentenze n. 206/1999 e n. 184/1994 (qui richiamate) e sull’interesse a preservare la pari capacità elettorale dei cittadini, sentenze n. 364/1996 e n. 280/1992 (qui richiamate).
sentenza 25/2002massima n. 26763 Riguarda ancheart. 59 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.art. 15 legge 55/1990