Art. 7-bis
Sanzioni amministrative
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. (( La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. )) L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 29 maggio 2003, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva