Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Vista, la legge 20 marzo 1913, n. 268;
[5]Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437;
[6]Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1475;
[7]Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667;
[8]Vista, la legge 7 aprile 1921, n. 440;
[9]Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1588, convertito in legge 15 febbraio 1923. n. 499;
[10]Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322;
[11]Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750;
[12]Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2492;
[13]Visti i Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102, e 9 dicembre 1923, n. 2892;
[14]Sentito il Consiglio di Stato;
[15]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[16]Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
[17]Abbiamo decretato e decretiamo:
[18]E' approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento Istituti superiori di scienze economiche e commerciali annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
[19]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[20]Dato a San Rossore, addi' 28 agosto 1924.
[21]VITTORIO EMANUELE.
[22]Mussolini - Nava.
[23]Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
[24]Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1924.
[25]Atti del Governo, registro 229, foglio 144. - Granata.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva