Art. 1

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[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

[2]Art. 1

[3](Art. 20, comma 1°, e art. 15 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

[4]L'istruzione superiore economica e commerciale e' impartita, con effetti legali, esclusivamente nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni di cui nell'art. 39 del presente testo unico.

[5]I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli Enti locali, secondo i rispettivi atti di fondazione, sono costituiti in Enti autonomi dotati di personalita' giuridica e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

[6]Nel Regio istituto superiore di Venezia alla facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli istituti predetti, sono annesse le sezioni speciali, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517.

[7]I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono, ad ogni effetto di legge, istituti di istruzione superiore di grado universitario.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art1 · fonte su Normattiva