Art. 1
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[1]Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
[2]Art. 1
[4]L'istruzione superiore economica e commerciale e' impartita, con effetti legali, esclusivamente nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni di cui nell'art. 39 del presente testo unico.
[5]I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli Enti locali, secondo i rispettivi atti di fondazione, sono costituiti in Enti autonomi dotati di personalita' giuridica e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.
[6]Nel Regio istituto superiore di Venezia alla facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli istituti predetti, sono annesse le sezioni speciali, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517.
[7]I Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono, ad ogni effetto di legge, istituti di istruzione superiore di grado universitario.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva