Art. 10

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[1](Art. 1 decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

[2]Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dei Regi istituti superiori sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

[3]Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi, di cui all'art. 7, ad eccezione dei lasciti e delle donazioni di privati.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art10 · fonte su Normattiva