Art. 11

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[1](Art. 2 decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

[2]Gli insegnamenti costitutivi della facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali o complementari.

[3]Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per gli studenti, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale cui aspirano.

[4]Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 del presente testo unisco, e per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della laurea o della menzione speciale nel diploma di laurea, cui lo studente aspira.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art11 · fonte su Normattiva