Art. 11
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[1](Art. 2 decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).
[2]Gli insegnamenti costitutivi della facolta' di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli Istituti superiori di cui all'art. 1, sono fondamentali o complementari.
[3]Sono fondamentali gli insegnamenti che, secondo le disposizioni del regolamento, devono essere impartiti in tutti gli Istituti e per i quali la frequenza e l'esame sono obbligatori per gli studenti, agli effetti del conseguimento della laurea dottorale cui aspirano.
[4]Sono complementari gli insegnamenti di specializzazione o di integrazione, che in ciascun Istituto siano istituiti con le norme dell'art. 13 del presente testo unisco, e per i quali l'esame puo' essere obbligatorio a seconda della laurea o della menzione speciale nel diploma di laurea, cui lo studente aspira.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva