Art. 12
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[2]In ogni Istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere dato l'insegnamento di almeno quattro lingue straniere secondo le disposizioni che saranno stabilite dal regolamento.
[3]Gli studenti per essere ammessi all'esame di laurea devono aver dato prova di possedere la conoscenza di almeno due di tali lingue. Con speciale regolamento saranno fissate le norme per l'insegnamento delle lingue e per i relativi esami.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva