Art. 13
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[1](Art. 13, legge 20 marzo 1913, n. 268; art. 1. R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 15 febbraio 1923, n. 499).
[2]Gli insegnamenti complementari sono istituiti con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale, su conforme proposta, del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
[3]Gli insegnamenti complementari possono essere coordinati in uno o pia corsi di integrazione o di specializzazione aventi particolari finalita', scientifiche o pratiche.
[4]Il decreto Reale di istituzione stabilisce gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva