Art. 14
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[1](Art. 4 R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 25 febbraio 1923, n. 499).
[2]In ogni istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, con le norme dell'art. 13, potranno separarsi le cattedre di materie fondamentali, che comprendono due insegnamenti i di discipline distinte.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva