Art. 14

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[1](Art. 4 R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558, convertito in legge 25 febbraio 1923, n. 499).

[2]In ogni istituto superiore, quando ne sia riconosciuta la convenienza, con le norme dell'art. 13, potranno separarsi le cattedre di materie fondamentali, che comprendono due insegnamenti i di discipline distinte.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art14 · fonte su Normattiva