Art. 16
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[1](Art. 3, R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667).
[2]Nel Regio istituto superiore di Trieste potra' essere istituita una cattedra complementare di lingua e letteratura italiana e, in aggiunta all'insegnamento della lingua tedesca e delle lingue slave, anche delle cattedre complementari delle letterature delle rispettive nazioni.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva