Art. 17
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[2]I Regi istituti superiori conferiscono, ad ogni effetto di legge, le lauree dottorali, i diplomi ed i certificati di studio stabiliti dal regolamento.
[3]Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali portera' una menzione indicante il corso complementare di specializzazione o di integrazione, che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.
[4]Il Regio istituto superiore di Venezia rilascia, inoltre, per le sezioni speciali in esso esistenti, gli altri titoli e diplomi, di cui al R. decreto 27 giugno 1909, n. 517.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva