Art. 18

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[1](Art. 2, comma 7°, R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).

[2]La durata dei corsi, l'ordine e lo svolgimento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli o diplomi nonche' la procedura degli esami speciali e di laurea, sono disciplinati dal regolamento.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art18 · fonte su Normattiva