Art. 18
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[1](Art. 2, comma 7°, R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322).
[2]La durata dei corsi, l'ordine e lo svolgimento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche per il conseguimento dei gradi accademici e degli altri titoli o diplomi nonche' la procedura degli esami speciali e di laurea, sono disciplinati dal regolamento.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva