Art. 19
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[1](Art. 1, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892).
[2]Gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e le Universita' e gli istituti superiori dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sono autorizzati a stabilire, mediante particolari accordi, che, agli effetti del conseguimento dei titoli in essi conferiti, gli insegnamenti di determinate materie siano seguiti presso istituti di istruzione superiore della medesima sede, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o da quello dell'economia nazionale, nei quali tali insegnamenti sono impartiti.
[3]Con decreto Reale, promosso di concerto fra il Ministro per l'economia nazionale e quello per la pubblica istruzione saranno stabilite le norme per la applicazione del precedente comma.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva