Art. 2

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[1](Art. 15, comma 5°, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492; art. 3 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892).

[2]Nessun altro Istituto superiore di scienze economiche e commerciali od istituto analogo e nessuna nuova facolta' o sezione negli Istituti esistenti potranno essere creati se non per legge.

[3]Non potranno inoltre, costituirsi presso altri Istituti di istruzione superiore di qualsiasi natura, facolta' o scuole dirette agli stessi fini o a fini analoghi a quelli degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, se non sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art2 · fonte su Normattiva