Art. 2
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[2]Nessun altro Istituto superiore di scienze economiche e commerciali od istituto analogo e nessuna nuova facolta' o sezione negli Istituti esistenti potranno essere creati se non per legge.
[3]Non potranno inoltre, costituirsi presso altri Istituti di istruzione superiore di qualsiasi natura, facolta' o scuole dirette agli stessi fini o a fini analoghi a quelli degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, se non sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva