Art. 20
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[1](Art. 17 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).
[2]I professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono di ruolo e incaricati.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva