Art. 21
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[1](Art. 19, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).
[2]La nomina, la stabilita', i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono regolati secondo le norme vigenti per le Regie universita', sostituendosi alla procedura di cui al 1° comma dell'art. 17 dell'ordinamento della istruzione superiore, approvato con il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, quella che sara' determinata dal regolamento.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva