Art. 22

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[1](Art. 12, comma 3°, legge 20 marzo 1913, n. 268; legge 5 ottobre 1920, n. 1475; art. 3, comma 4°, R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667; art. 1, R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1558; art. 5, R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1750; art. 17 del R. decreto 32 ottobre 1923, n. 2492).

[2]Il numero dei posti di professore di ruolo e' fissato per ciascun Istituto superiore dalla tabella A annessa al presente testo unico.

[3]Con le norme dell'art. 13, gli istituti, a carico dei rispettivi bilanci o per dotazione speciale di enti locali o di privati cittadini e senza aggravio allo Stato, potranno provvedere alla istituzione di nuovi posti nei loro organici.

[4]I posti di professori di ruolo stabiliti nella, pianta organica di ciascun Istituto sono riservati alle cattedre di materie fondamentali, salvo le disposizioni di cui all'art. 24 del presente testo unico.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art22 · fonte su Normattiva