Art. 24

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[1](Art. 13, legge 20 marzo 1913, n. 268).

[2]Gli insegnamenti complementari non possono essere coperti da professori di ruolo se non quando, con le norme dell'art. 13, per dotazione speciale di enti locali o di privati cittadini e senza aggravio per lo Stato, sia istituito un corrispondente posto nella pianta organica dell'Istituto.

[3]A coprire tali insegnamenti complementari, quando essi non siano dati per incarico, si dovra' provvedere mediante pubblico concorso secondo le norme comuni.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art24 · fonte su Normattiva