Art. 26
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[1](Art. 18, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).
[2]La retribuzione degli incaricati e' stabilita dal Consiglio di amministrazione; essa per gli insegnamenti fondamentali non potra' superare L. 4000 annue, se l'incaricato ricopre altro ufficio pubblico retribuito: per gli insegnamenti complementari non potra', in ogni caso, eccedere L. 80 per ogni ora di lezione effettivamente impartita, fino ad un massimo di L. 4000.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva