Art. 27
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[2]Eccezione fatta per il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia (sezione di magistero nelle lingue straniere), in ogni Istituto superiore l'insegnamento delle lingue straniere e' impartito da professori incaricati, i quali avranno l'obbligo di fare fino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana. La retribuzione annua dei professori incaricati dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui all'art. 12 e' di L. 6000 e potra' essere elevata, mediante aumenti quinquennali di L. 1000, sino a L. 10,000 secondo le norme fissate dal regolamento. I professori di lingue, ai quali eccezionalmente sia conferito l'incarico dell'insegnamento di un'altra lingua, sono retribuiti con l'indennita', di L. 50 per ogni lezione effettivamente impartita fino ad un massimo di L. 4000.
[3]Nel Regio istituto superiore di Trieste le cattedre complementari, che venissero istituite a norma dell'art. 16, potranno essere affidate a professori di ruolo, entro i limiti dei posti per tali cattedre complementari stabiliti dall'organico.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva