Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 11, legge 20 Marzo 1913, n. 268).

[2]I professori sono collocati a riposo all'eta' di, 75 anni e sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennita' a loro spettante secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato.

[3]Coloro che compiono il 75° anno di eta' durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservai ne l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e vengono collocati a riposo a decorrere dal successivo 1° agosto.

[4]I professori possono essere dispensati dal servizio con decreto Reale su conforme parere del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale ed industriale, ove si accerti che anche prima di raggiungere il limite di eta' di cui al comma primo non sono piu' in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio superiore le loro deduzioni.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art28 · fonte su Normattiva