Art. 29
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[1](Art. 15, comma 3°, legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]I professori di ruolo non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche Amministrazioni, ne' altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, ancorche' per uno di tali uffici siasi ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa citta'.
[3]Essi non possono, del pari, dettare corsi liberi retribuiti nelle Universita' o negli altri Istituti d'istruzione superiore.
[4]I professori dei Regi istituti superiori non possono, senza decadere dal loro ufficio, accettare rappresentanze commerciali e consolari di Stati esteri.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva