Art. 3
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[1](Art. 16, comma 1°, del R. decreto 31 ottobre 1923, n, 2492).
[2]Il governo degli Istituti superiori, di cui all'art. 1, e' esercitato, sotto la vigilanza del Ministro, da un Consiglio di amministrazione, da un Consiglio accademico e da un direttore o rettore, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva