Art. 3

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[1](Art. 16, comma 1°, del R. decreto 31 ottobre 1923, n, 2492).

[2]Il governo degli Istituti superiori, di cui all'art. 1, e' esercitato, sotto la vigilanza del Ministro, da un Consiglio di amministrazione, da un Consiglio accademico e da un direttore o rettore, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art3 · fonte su Normattiva