Art. 30
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[1](Art. 14, Legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella citta' dove ha sede l'Istituto in cui insegnano ed hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da essi indicati.
[3]Il Ministro puo', tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare a risiedere in localita' prossima, quando cio' sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva