Art. 31

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[1](Art. 2, R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2892).

[2]Sono ammessi trasferimenti di professori ruolo dalle Universita' e dagli Istituti superiori dipendenti dal Ministro della pubblica istruzione ai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, e' viceversa, per l'insegnamento della materia di cui sono titolari d di materia affine. Per la procedura di tali trasferimenti si osservano le norme che governano gli Istituti cui i professori vengono trasferiti. I trasferimenti tuttavia non possono avere luogo se non su conforme parere, rispettivamente, del Consiglio superiore della istruzione agraria, commerciale e industriale o d quello della pubblica istruzione che debbono pronunciarsi caso per caso.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art31 · fonte su Normattiva