Art. 32
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[1](Art. 6, legge 20 marzo 1913, n. 268).
[2]Sono ammessi come studenti regolari della facolta' di scienze economiche e commerciali nei Regi istituti superiori i giovani che abbiano superato l'esame di maturita' per i provenienti dal liceo classico o dal liceo scientifico e quelli che abbiano conseguito il diploma o la licenza dell'istituto commerciale, dell'istituto tecnico o dell'istituto nautico.
[3]Sono ammessi del pari i giovani italiani e stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario dello Stato, nel quale lo hanno compiuto.
[4]Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione e' riservato al Ministero, sentito il Consiglio accademico dello Istituto.
[5]Il regolamento determinera' i titoli di studi secondari richiesti per l'ammissione alle sezioni speciali del Regio istituto superiore di Venezia.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva