Art. 33
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[1](Art. 1, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).
[2]Il personale amministrativo stabile di ogni Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali comprende un segretario capo, uno o due segretari, uno o due applicati di segreteria, in conformita' a quanto sara' determinato in una pianta organica da approvarsi per ciascun Istituto con decreto Reale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva