Art. 34
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[1](Art. 3, decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437; art. 209, R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).
[2]Il segretario capo, i segretari e gli applicati di segreteria godranno del trattamento economico fissato dalle tabelle di classificazione di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 integrato e modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e con il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva