Art. 35

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[1](Art. 3, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

[2]Le nomine ai posti di segretario capo, di segretario e di applicato di segreteria hanno luogo per decreto Reale in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame, indetto dal Ministero dell'economia nazionale.

[3]I titoli di studio per l'ammissione al concorso sono: la laurea in scienze economiche e commerciali, conseguita in un Regio istituto superiore, per il posto di segretario capo; la licenza di un Istituto commerciale o di una scuola media di secondo grado per il posto di segretario; la licenza di una scuola commerciale o di una scuola media di primo grado per il posto di applicato.

[4]Eccezionalmente le nomine potranno farsi per promozione dei segretari a segretari capi e degli applicati a segretari quando le persone da promuovere posseggano i titoli di studio richiesti per il concorso al posto superiore ed il servizio prestato li renda, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli della promozione.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art35 · fonte su Normattiva