Art. 36

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4, R. decreto 27 novembre 1919, n 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437)

[2]Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti agli impiegati che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta su parere conforme del Consiglio di amministrazione e del direttore dell'Istituto. In caso di divergenza giudica il Ministero, in base alla relazione di un ispettore ministeriale.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art36 · fonte su Normattiva