Art. 36
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[1](Art. 4, R. decreto 27 novembre 1919, n 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437)
[2]Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti agli impiegati che abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta su parere conforme del Consiglio di amministrazione e del direttore dell'Istituto. In caso di divergenza giudica il Ministero, in base alla relazione di un ispettore ministeriale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva