Art. 37
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[1](Art. 5, R. decreto 27 novembre 1919, n, 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).
[2]E' ammesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro Istituto col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale esso viene trasferito.
[3]In caso di trasferimento il personale conserva i diritti acquisiti di carriera.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva