Art. 37

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[1](Art. 5, R. decreto 27 novembre 1919, n, 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

[2]E' ammesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro Istituto col consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto al quale esso viene trasferito.

[3]In caso di trasferimento il personale conserva i diritti acquisiti di carriera.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art37 · fonte su Normattiva