Art. 38

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[1](Art. 6, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).

[2]Al personale amministrativo dei Regi istituti superiori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e quelle sul trattamento di riposo in vigore per i funzionari dello Stato.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art38 · fonte su Normattiva