Art. 38
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[1](Art. 6, R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito in legge 7 aprile 1921, n. 437).
[2]Al personale amministrativo dei Regi istituti superiori si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e quelle sul trattamento di riposo in vigore per i funzionari dello Stato.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva