Art. 39
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 20, R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).
[2]Gli Istituti ora esistenti, presso i quali si tiene un corso di studi superiori economici e commerciali e che rilasciano lauree alle quali sono, comunque, riconosciuti effetti legali da disposizioni attualmente vigenti, potranno essere dichiarati Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti e secondo le norme seguenti.
[3]Gli Istituiti superiori liberi di scienze economiche e commerciali hanno personalita' giuridica, ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti che governano i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni particolari che saranno stabilite da uno speciale regolamento.
[4]Essi sono sottoposti alla vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero dell'economia nazionale.
[5]Ogni Istituto libero avra' uno statuto da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.
[6]In ogni Istituto libero dovranno essere insegnate tutte le materie fondamentali stabilite per gli Istituti superiori Regi.
[7]Gli studi compiuti ed i titoli conseguiti presso gli Istituti liberi predetti avranno la stessa efficacia legale degli studi compiuti e dei titoli conseguiti negli istituti Regi.
[8]Gli Istituti liberi non possono avere contributi dallo Stato.
[9]Gli Istituti liberi possono essere soppressi con decreto Reale ogni qualvolta si accerti che essi non sono in grado di funzionare in modo soddisfacente sia per insufficienza di mezzi finanziari, sia per deficiente organizzazione didattica.
[10]Nessun altro Istituto all'infuori di quelli contemplati nel comma primo del presente articolo potra' essere dichiarato Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. Tuttavia gli attuali istituti superiori Regi, rinunciando ad ogni contributo o prestazione dello Stato e con l'accordo degli contributori, potranno chiedere di essere dichiarati liberi alle condizioni fissate dal presente articolo.
[11]Gli Istituti esistenti, che intendano essere dichiarati Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti del presente articolo, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale lo schema dello statuto, con allegato documentalo piano finanziario, entro due mesi dalla pubblicazione del regolamento previsto dal comma secondo del presente articolo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva