Art. 4
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[1](Art. 16 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).
[2]Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
[3]Esso si compone:
- a)del direttore. o rettore, che e' membro di diritto;
- b)di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;
- c)dei delegati del Ministero e degli altri Enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento dell'Istituto a norma del relativo atto di fondazione e dello statuto organico.
[4]I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere confermati.
[5]Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva