Art. 4

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[1](Art. 16 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492).

[2]Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

[3]Esso si compone:

  • a)del direttore. o rettore, che e' membro di diritto;
  • b)di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;
  • c)dei delegati del Ministero e degli altri Enti che contribuiscono nelle spese di mantenimento dell'Istituto a norma del relativo atto di fondazione e dello statuto organico.

[4]I consiglieri eletti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

[5]Il presidente del Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art4 · fonte su Normattiva