Art. 40

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[1](Art. 16, legge 20 marzo 1913, n. 268).

[2]I presidenti ed i membri dei Consigli di amministrazione sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza dei fondi disponibili e dei danni economici all'Istituto a causa della inosservanza di disposizioni di carattere legislativo o regolamentare per dolo o colpa grave.

[3]I direttori ed i professori che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verifichino anno per anno sui fondi da essi amministrati, ed il Ministro per l'economia nazionale puo' provvedere, d'accordo con quello per le finanze, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art40 · fonte su Normattiva