Art. 41

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 11, comma 3 e 4, legge 10 marzo 1913, n. 268).

[2]Le pensioni per il personale insegnante ed amministrativo dei Regi istituti superiori sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni degli Istituti verseranno le ritenute che a' tale fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

[3]Sara' computato utile per gli effetti della pensione il servizio gia' prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art41 · fonte su Normattiva