Art. 41
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[2]Le pensioni per il personale insegnante ed amministrativo dei Regi istituti superiori sono a carico dello Stato, al quale le Amministrazioni degli Istituti verseranno le ritenute che a' tale fine dovranno essere fatte sugli stipendi.
[3]Sara' computato utile per gli effetti della pensione il servizio gia' prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva