Art. 42

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[1](Art. 15, comma 4°, R. decreto 31 ottobre 1922, n. 2492).

[2]Il Ministro per l'economia nazionale puo' in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento degli Istituti contemplati nel presente testo unico.

Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-08-28;1618~art42 · fonte su Normattiva