Art. 43
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[2]Gli insegnanti di lingue moderne nei Regi istituti superiori di Bari, Genova, Roma e Torino, che alla pubblicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, avevano il grado di ordinario o straordinario, sono considerati fuori ruolo e conservano il titolo di cui sono investiti.
[3]Gli insegnanti ordinari lingue moderne di cui al comma precedente godranno del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo stabili. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio ai gradi superiori la loro anzianita' decorrera' dal 1° maggio 1919 a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440.
[4]Gli insegnanti straordinari di lingue moderne, di cui al presente articolo, godranno del trattamento economico e giuridico spettante ai professori di ruolo non stabili, ma non potranno conseguire il passaggio al grado superiore. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorrera' dalla data indicata nel comma, precedente.
[5]Gli insegnanti di lingue moderne, ai quali sia stato con cesso il trattamento economico e giuridico dei professori straordinari per effetto dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono purificati agli insegnanti straordinari di lingue moderne di cui al comma precedente. Agli effetti degli aumenti periodici di stipendio la loro anzianita' decorrera' dalle date indicate nell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, e nel R. decreto 19 novembre 1923, n. 2547.
[6]Agli insegnanti ordinari e straordinari di lingue moderne di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del l'art. 21 del presente testo unico.
[7]I posti di professore stabile, occupali dai professori ai quali sia stata applicata la disposizione del comma secondo dell'art. 8 del R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1322, sono considerati aggiunti transitoriamente al ruolo organico dell'Istituto interessato fino a quando i rispettivi titolari rimarranno in servizio. La relativa maggiore spesa sara' a carico del bilancio dell'Istituto medesimo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva