Art. 44
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[2]La Cassa pensioni, gia', costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuera' a funzionare secondo le norme regolamenti per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennita' agli impiegati chili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale gia' in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato.
[3]Il fondo pensioni, gia' costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguitera' a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale gia' in pensione e quello in carica alla data dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di Optare per la pensione di Stato.
Testo vigente dal 22 ottobre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva